Note
L’articolo 9 della Costituzione giapponese vieta la guerra come mezzo per risolvere le controversie internazionali che coinvolgono lo stato. Nel suo testo, lo Stato rinuncia formalmente al diritto sovrano di belligeranza e mira a una pace internazionale basata sulla giustizia e sull’ordine. L’articolo afferma inoltre che, per raggiungere questi obiettivi, le forze armate con potenziale bellico non saranno mantenute.